Emigranti ed emigrazione a Napoli tra la fine dell’Ottocento e la prima guerra mondiale.

Emigranti ed emigrazione a Napoli fra la fine dell’Ottocento e la prima guerra mondiale.
Fonti documentarie, figure sociali e istituzioni

Napoli fu una delle capitali della grande emigrazione italiana fra la fine del secolo XIX e la prima metà del XX. Questo ruolo le fu ufficialmente riconosciuto dalla legge sull’emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, con la quale si stabilì che l’imbarco degli emigranti dovesse essere effettuato soltanto nei porti di Genova, Napoli e Palermo.
Il movimento migratorio, che attraversava non solo le strade della città, ma, metaforicamente, anche le sue strutture sociali, economiche e culturali, costituì per la pubblica amministrazione il terreno su cui cercare di affermare la sua capacità di regolare e di controllare un fenomeno di portata così vasta, da produrre significativi riflessi anche sulle relazioni fra lo Stato italiano e molti altri paesi europei e di altri continenti. Quel movimento offrì al contempo preziose occasioni di iniziativa a soggetti sociali e a operatori economici, nazionali e internazionali, che operavano a Napoli.
La grande emigrazione italiana costituisce da tempo un tema di grande interesse per la storiografia italiana, attenta alle origini e al significato di quel fenomeno per la storia economica, sociale e politica dell’Italia unita e interessata agli effetti di quei flussi demografici sulle strutture parentali e sulle relazioni familiari1. Minor attenzione invece è stata rivolta all’analisi del contesto istituzionale e delle fonti documentarie, le cui potenzialità per lo sviluppo e per l’arricchimento della conoscenza del fenomeno non sono ancora state adeguatamente esplorate.
Questo studio intende pertanto ricostruire le linee principali del quadro normativo e mettere a fuoco da un lato il ruolo svolto dalle istituzioni addette a imporre regole a soggetti sociali e a meccanismi di mercato sempre tendenti a sfuggire a ogni controllo e disciplina, dall’altro il reticolato degli archivi che possano far luce sulla storia dell’emigrazione italiana a Napoli, nel periodo compreso fra l’inizio della grande crisi agraria italiana e lo scoppio della prima guerra mondiale2. Nella ricognizione delle fonti documentarie, che ha portato a riscontrare lacune e gravi mancanze, particolare rilievo ha avuto la natura relazionale degli archivi, i quali riflettono non soltanto la vita delle istituzioni che li hanno prodotti, ma anche le relazioni fra quelle e altre istituzioni, con le quali sono avvenuti più o meno intensi e significativi scambi di corrispondenza. La perdita di nuclei documentari costituisce in effetti un motivo per mettersi alla ricerca di archivi correlati, in cui reperire testimonianze di rapporti fra istituzioni o sedimenti di procedure amministrative.
Di fronte alla crescita tumultuosa del flusso migratorio e dei problemi che vi erano connessi, il governo italiano si pose innanzitutto l’obiettivo di affermare il ruolo regolatore dello Stato, definendo lo stato giuridico degli operatori economici attivi sul grande mercato dell’emigrazione. La legge 30 dicembre 1888, n. 5866, stabilì infatti per l’agente di emigrazione l’obbligo di chiedere al Ministero degli affari esteri il rilascio di una patente, condizionato al deposito di una cauzione da versare in titoli di Stato. L’agente poteva a sua volta nominare subagenti, che dovevano richiedere al prefetto la relativa licenza. I rapporti fra queste due figure di operatori commerciali e l’emigrante erano regolati da un “contratto di partenza”, le cui caratteristiche erano definite nell’ambito della stessa legge. Per garantire i diritti dell’emigrante, erano istituite Commissioni arbitrali in ogni capoluogo di provincia, i cui giudizi erano inappellabili. Con il decreto 20 maggio 1897, n. 178, furono stabiliti la distinzione fra viaggi di breve e di lunga navigazione, con destinazione rispettivamente all’interno e al di fuori del Mediterraneo, e un regime di visite ispettive ai piroscafi che vi erano addetti. Quelli impiegati per i viaggi di lunga navigazione erano assoggettati in primo luogo a un’ispezione speciale3 e, in occasione di ciascun viaggio, ad altre due visite, preliminare o preparatoria e definitiva o di partenza, per le quali si costituiva una specifica commissione, presieduta da un ufficiale del porto4. Sulle navi che trasportavano più di 300 emigranti era previsto anche l’imbarco di un commissario governativo, incaricato di verificare il buon andamento del viaggio e il rispetto delle disposizioni di legge da parte del capitano e del personale di bordo. Queste procedure di controllo furono meglio definite dalla successiva normativa che, dinanzi alla constatazione della sostanziale inefficacia della legge del 1888, si caratterizzò per una maggior attenzione volta a delineare gli strumenti e le condizioni per l’effettivo rispetto delle norme.
Un organico intervento legislativo rappresentò infatti nel 1901 la nuova legge sull’emigrazione5, con cui si mirò a disciplinare in modo più efficace l’intera materia, ad attribuire allo Stato un ruolo più ampio e incisivo e a sottrarre spazi di manovra ai soggetti operanti sul mercato. Posto alle dipendenze del Ministero degli affari esteri, l’apparato amministrativo cui la legge diede vita aveva come suoi organi principali il Commissariato generale per l’emigrazione, il Consiglio per l’emigrazione e gli Ispettorati per l’emigrazione di Genova, di Napoli e di Palermo. Mentre al Commissariato generale erano affidati il coordinamento e la direzione dei servizi dell’emigrazione e al Consiglio funzioni di carattere consultivo, agli ispettorati6 spettava in particolare il complesso compito di vigilare sull’effettivo rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari. Nel tentativo di articolare e ramificare nel territorio l’azione di questi organi, al Commissariato era anche attribuita la funzione di promuovere l’istituzione di patronati per la protezione degli emigranti sia all’interno che all’estero, ai quali assegnare compiti previsti anche per gli uffici dipendenti, e la facoltà di affidare la protezione degli emigranti a società filantropiche o di mutuo soccorso, a cui potevano anche essere concessi sussidi a carico del fondo di emigrazione istituito dalla legge stessa7. “Uffici di protezione, d’informazione e d’avviamento al lavoro” potevano essere istituiti a cura del Ministero degli affari esteri nei paesi verso i quali erano diretti i più consistenti flussi migratori8.
Nel nuovo quadro normativo non trovava più riconoscimento giuridico il vecchio agente di emigrazione, ma soltanto il trasportatore di emigranti, indicato dalla legge come vettore, che doveva ottenere dal Commissariato il rilascio di una patente. Potevano aspirare a ottenere quest’autorizzazione, valida per un anno, soltanto compagnie di navigazione e armatori nazionali o esteri. Anche i prezzi dei noli praticati dalle compagnie erano soggetti all’approvazione del Commissariato che, sentito il parere delle Camere di commercio e degli ispettori dell’emigrazione, provvedeva a esprimere il proprio parere sulle proposte inviate dai vettori, di regola, ogni quattro mesi. Questi prezzi erano notificati anche ai Comitati mandamentali e comunali, organismi previsti nei luoghi di emigrazione, con funzioni gratuite di sorveglianza e di tutela e presieduti dal pretore o dal sindaco9.
Il vettore poteva anche nominare, con l’assenso del Commissariato10, propri rappresentanti, nei confronti dei quali si assumeva ogni responsabilità civile. La legge determinava attentamente i rapporti del vettore con l’emigrante, fra i diritti del quale riconosceva quello alla restituzione del nolo in caso di mancata partenza per accertati motivi di salute o per fattori a lui non riferibili. Un’esplicita responsabilità era attribuita al vettore nei confronti dei danni causati all’emigrante respinto dal paese di destinazione in forza delle leggi locali sull’immigrazione. Più ampie rispetto alla normativa precedente erano poi le garanzie sui ricorsi degli emigranti, i quali potevano rivolgersi gratuitamente in patria al prefetto, all’ispettore dell’emigrazione o al comitato del luogo, all’estero all’autorità consolare o a un ufficio governativo di protettorato dell’emigrazione. Le controversie tra vettori e emigranti, a seconda della loro maggiore o minore entità, erano decise, senza formalità di giudizio, rispettivamente dalle Commissioni arbitrali o dal locale Ispettorato dell’emigrazione. Gli atti della sentenza della Commissione arbitrale erano quindi trasmessi alla Procura che valutava se dar luogo anche ad un giudizio penale11. La legge12 istituì anche un Fondo per l’emigrazione con risorse provenienti dai versamenti a carico dei vettori e dalle tasse per la concessione delle patenti13.
Significative innovazioni dirette soprattutto ad affermarne l’obbligatorietà per l’emigrante erano apportate anche in materia di passaporti14, fino a quel momento regolata dall’antico decreto sardo del 13 novembre 1857. La stessa procedura per la loro concessione fu riformata con r.d. del 31 gennaio 1901, n. 36, emanato quindi lo stesso giorno della legge sull’emigrazione.
Sulla scena, certamente affollata e sempre insidiosa, dell’emigrazione a Napoli, si incontravano e si scontravano diversi tipi di soggetti. In primo luogo l’emigrante, figura quasi mitizzata nell’immaginario collettivo della città e trasfigurata perfino attraverso canzoni, ancora oggi famose, cariche di sofferta partecipazione al dramma dell’abbandono della propria terra e dei propri punti di riferimento. I tanti italiani che lasciavano la propria terra e spesso i propri affetti o i propri problemi erano spinti da motivazioni certamente forti e prevalenti su atteggiamenti improntati a prudenza e non sempre erano adeguatamente informati. Il primo contatto dell’emigrante con il mondo dei mediatori avveniva nel proprio paese, dove incontrava subagenti che vendevano biglietti d’imbarco, promettevano ingaggi e alimentavano prospettive di lavoro e aspettative di benessere. Spesso provenienti da paesi lontani e quindi costretti a sottoporsi a lunghi e faticosi viaggi in treno, gli emigranti, con o senza la propria famiglia15, dal momento in cui giungevano a Napoli diventavano vittime di speculatori, faccendieri, sensali e mediatori di ogni sorta che, approfittando della loro ingenuità di contadini, chiamata “buona fede” da giornalisti e da inquirenti, architettavano svariati artifici per estorcer loro anche tutto il denaro che avevano16. Chi poi non era in possesso dei requisiti richiesti dalle norme sul rilascio dei passaporti per l’estero, fra cui quello di non avere pendenze penali a carico, o chi non era in grado di sostenere le spese d’imbarco poteva, grazie alla complicità di questi intermediari, diventare un clandestino, rischiando però di essere scoperto, consegnato agli agenti di pubblica sicurezza e denunciato all’autorità giudiziaria per truffa ai danni delle compagnie di navigazione17. Non era infrequente nemmeno che uomini e donne abbandonassero i propri coniugi e eventualmente anche i propri figli oppure che minorenni cercassero di partire senza il permesso dei genitori. I numerosi esposti, spesso non anonimi, presentati all’autorità di pubblica sicurezza testimoniano la varietà dei tentativi di impedire la partenza di persone non libere da legami familiari o da responsabilità nei confronti di terzi18.
Agenti e subagenti di emigrazione erano i più diretti interlocutori degli emigranti, a cui fornivano informazioni e istruzioni per la partenza. Come essi stessi dichiararono in un opuscolo che pubblicarono nel maggio del 1887, “compito di ogni agente di emigrazione è quello veramente detto, [di] mediatore fra gli emigranti e le compagnie di navigazione a vapore”19. Gli agenti pubblicavano mensilmente il listino delle navi in partenza per l’America, con i relativi prezzi praticati dalle Compagnie di navigazione. Per partire, l’emigrante rilasciava all’agente una caparra, in cambio della quale riceveva una “bolletta provvisoria d’imbarco con il relativo certificato” che doveva essere vidimato dalla Compagnia di navigazione e dall’autorità di pubblica sicurezza20. La documentazione che si riferisce alla concessione o al rinnovo delle licenze per l’esercizio di quest’attività di mediazione è conservata nell’archivio della Questura, insieme con i reclami presentati dagli emigranti nei confronti delle agenzie e con le tabelle dei prezzi dei noli praticati. Quello dei prezzi costituiva in effetti un vero terreno di scontro con le società di navigazione, interessate ad abbassarli per vincere l’accanita concorrenza nazionale ed estera, mentre gli agenti non intendevano rinunciare ai loro margini di guadagno. Le numerose denunce presentate dagli emigranti contro agenti di emigrazione per ingiustificate differenze di prezzo riscontrate fra i noli praticati dalle compagnie determinarono nel 1886 due inchieste condotte rispettivamente a Genova e a Napoli21. Altri ricorsi derivavano invece dal sistema praticato dalle compagnie italiane di trasbordare, senza preavviso, gli emigranti partiti da Napoli a Genova da un piroscafo all’altro, a volte anche qualitativamente inferiore al primo22. Questa pratica finiva per favorire alcune compagnie estere, i cui piroscafi, partendo da Napoli, si dirigevano direttamente verso l’Atlantico. Alcuni esposti invece mettevano in evidenza come agenti di emigrazione avessero provocato la rovina di numerose famiglie che, lusingate dalla promessa di una sicura partenza, successivamente sospesa, avevano intanto venduto ogni loro bene e disdetto perfino la propria abitazione.
Sulla struttura delle agenzie si rilevano informazioni dagli atti costitutivi delle società commerciali che queste erano tenute a depositare, in virtù delle disposizioni del Codice di commercio del 188223, presso la Cancelleria del Tribunale di commercio, se si trattava di società in nome collettivo, presso quella del Tribunale civile, per quelle anonime o in accomandita24.
L’antagonismo fra agenti e subagenti da un lato e compagnie di navigazione dall’altro assunse la forma di uno scontro a tutto campo quando fu avviato un dibattito sulla nuova legge per l’emigrazione poi emanata nel 1901. Nel 1899 agenti di emigrazione, riuniti in una Lega Marittima Italiana, pubblicarono a Napoli un opuscolo dal titolo “Progetto di utili ricevuti dagli agenti di emigrazione dalle Compagnie formanti il trust di Plata e Brasile”25. Lo scritto26 aveva essenzialmente lo scopo di rispondere alle accuse rivolte da alcuni vettori che “per rendersi padroni assolutamente del campo e dei traffici commerciali”, premevano per “far sparire la figura dell’agente di emigrazione”27. La pubblicazione faceva seguito a una lunga serie di accordi fra le compagnie, intesi a far fronte all’atteggiamento degli agenti28. Di queste complesse e contrastate strategie riferiva l’Ufficio di pubblica sicurezza dello Scalo marittimo di Napoli al Questore, in un’ampia relazione del 18 dicembre 1899, che illustrava con precisione la sequenza di accordi intercorsi fra alcune compagnie italiane e estere a partire dal 188029 allo scopo di frenare la concorrenza che determinava ribassi dei prezzi dei noli, senza ridurre i profitti degli intermediari. La relazione si concludeva con la proposta di sopprimere la figura stessa degli agenti e di obbligare le compagnie a fissare “un maximum di prezzo per ogni posto di terza classe”30, quella in cui viaggiavano gli emigranti.
Più complessa di quella delle agenzie era la struttura societaria delle compagnie di navigazione31, sulle quali, come per le agenzie, si possono trovare preziose informazioni nell’archivio del Tribunale di Napoli32.
Organo periferico del Commissariato, l’Ispettorato dell’emigrazione di Napoli svolgeva fondamentali compiti di regolazione e di controllo sul movimento migratorio. Questo ufficio che, in base al regolamento della legge istitutiva33, doveva aver sede nel porto o nelle sue immediate adiacenze, partecipava all’attività delle commissioni incaricate di accertare l’idoneità delle navi addette al trasporto degli emigranti e di effettuare le visite di partenza, sovrintendeva al servizio del ricovero degli emigranti34, riceveva i ricorsi e giudicava delle controversie fra vettori e emigranti, delle quali teneva un registro. Fra gli altri documenti, l’Ispettorato doveva custodire un esemplare del verbale della visita preliminare e di quella definitiva o di partenza delle navi e l’elenco degli emigranti e dei passeggeri imbarcati sulle navi soggette alla visita e conservare un rapporto sull’andamento del servizio sanitario durante il viaggio e il giornale dei reclami consegnatogli dal medico militare o dal commissario viaggiante35. Purtroppo l’archivio di questo così importante ufficio è andato interamente perduto36.
Tuttavia dall’archivio del Commissariato generale, che per motivi gerarchici e funzionali aveva un’intensa corrispondenza con gli Ispettorati, è possibile rilevare consistenti informazioni sul funzionamento dell’Ispettorato di Napoli. L’archivio del Commissariato generale dell’emigrazione37, il principale centro di coordinamento e di controllo dei servizi dell’intero apparato dei servizi di questo ramo, costituisce in effetti una delle principali fonti per la storia dell’emigrazione italiana e quindi degli organi centrali e periferici dello Stato che vi intervenivano.
Difficili rapporti si determinarono presto fra l’Ispettorato di Napoli e l’ufficio di polizia del porto. A questo problema si riferisce un documentato fascicolo38 degli anni 1902-1906, appartenente all’archivio del Commissariato generale. Nell’ottobre del 1902 infatti, l’ispettore dell’emigrazione lamentava che la Questura di Napoli esigeva l’esecuzione di ricerche e di arresti che fino a quel momento erano stati di esclusiva competenza dell’Ufficio di pubblica sicurezza dello Scalo marittimo. Rivendicava perciò l’autonomia dall’autorità di polizia e la propria competenza nelle sole attività attinenti alla tutela degli emigranti. Ne conseguì un teso scambio di note fra l’amministrazione degli affari esteri e quella dell’interno, a cui pose provvisoriamente fine un accordo intercorso nel dicembre dello stesso anno39. Un’analoga controversia si determinò nel 1906 quando l’Ispettorato inviò rapporti al Commissariato sulle frequenti richieste d’intervento da parte della Questura di Napoli40.
L’archivio della Commissione arbitrale centrale41, istituita nel 1913 presso il Commissariato, comprende, all’interno dei fascicoli del giudizio di secondo grado, gli atti delle vertenze giudicate dalla Commissione arbitrale provinciale e dall’Ispettorato dell’emigrazione di Napoli. Di questi documenti, trasmessi a Roma per istruire il nuovo procedimento, non c’è più traccia documentale nell’archivio della Prefettura di Napoli, presso la quale aveva sede la Commissione arbitrale provinciale. Tuttavia si conservano nel fondo “Serie Z – Contenzioso” presso l’Archivio storico del Ministero degli affari esteri i fascicoli degli atti relativi alle controversie insorte fra italiani danneggiati in territorio straniero, da un lato, e sudditi o anche governi esteri, dall’altro.
La facoltà di ricorrere agli organi istituzionali dell’emigrazione non escludeva comunque la possibilità di rivolgersi alla magistratura ordinaria. Processi civili e penali riguardanti violazioni della legge sull’emigrazione si conservano infatti nell’archivio del Tribunale di Napoli. Agli atti processuali possono essere allegati verbali di deposizioni e di interrogatori e relazioni dell’Ispettorato dell’emigrazione42.
Il Ministero dell’Interno svolgeva un ruolo decisivo all’interno del grande fenomeno dell’emigrazione attraverso i suoi organi centrali e periferici. In primo luogo la Direzione generale della pubblica sicurezza, da cui dipendeva l’apparato poliziesco cui appartenevano la Questura di Napoli e i suoi uffici locali, ma anche la Direzione generale della sanità pubblica, cui competeva tutelare la massa degli emigranti dai pericoli delle epidemie e evitare che focolai di contagio potessero creare problemi nelle relazioni con i paesi in cui i connazionali si recavano. A questa Direzione generale toccò dirigere e coordinare l’organizzazione delle misure precauzionali nei porti di Genova, Napoli e Palermo in occasione dell’epidemia di colera scoppiata in Puglia nell’estate del 191043. Così a Napoli fu predisposto un completo e rigoroso “sistema di vigilanza”, che prevedeva il trasferimento degli emigranti appena giunti in città all’Albergo degli emigranti, ampio locale in grado di ospitare fino a 1500 persone, dove essi erano sottoposti a una visita igienico – sanitaria. Dopo cinque giorni di permanenza, essi venivano accompagnati al luogo d’imbarco. Avvicinandosi il periodo di maggior affluenza44, queste misure così rigide furono sostituite con un sistema più elastico, stabilito anche con il consenso del Consolato degli Stati Uniti in Napoli. Solo per gli ammalati e per i casi sospetti di contagio fu ancora previsto un periodo di isolamento, mentre agli altri emigranti fu lasciata facoltà di scegliere fra le diciannove locande autorizzate. Un servizio batteriologico era svolto dall’Ufficio sanitario del porto, situato presso la palazzina dell’Immacolatella e gestito dalla Capitaneria di porto45.
La legge sull’emigrazione del 1901 affidò numerosi e delicati compiti alle Capitanerie di porto, soprattutto in relazione al servizio sanitario46. Ufficiali della Capitaneria di porto prendevano parte all’ispezione speciale, detta anche “d’idoneità”, dei piroscafi, a quella preliminare e a quella definitiva, curando poi di conservarne i processi verbali. Presso la Capitaneria di porto era conservato anche il giornale di viaggio compilato dal medico militare di bordo47. Purtroppo anche l’archivio di questo ufficio non ci è pervenuto.
Un ruolo certamente importante svolgeva la Prefettura di Napoli soprattutto attraverso il suo Ufficio provinciale di pubblica sicurezza, il cui archivio48 riflette la struttura data agli archivi degli uffici di polizia con le istruzioni del Ministero dell’Interno del 16 settembre 188749. L’Ufficio curava l’attività di vigilanza, compilava le statistiche mensili sull’emigrazione da trasmettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio, indagava sulle situazioni e sugli eventi a cui facevano riferimento i ricorsi, seguiva le indagini e le inchieste, come quella condotta a Genova e a Napoli fra il 1885 e il 1886 sulle tariffe applicate dalle agenzie di emigrazione50, cui si è prima fatto cenno.
Complesse funzioni di ordine pubblico erano svolte dalla Questura, l’autorità di pubblica sicurezza della città, e dalle sue articolazioni territoriali, in primo luogo l’Ufficio di pubblica sicurezza dello Scalo marittimo. Un continuo flusso di informazioni si svolgeva fra questo ufficio, la Questura e la Direzione generale della pubblica sicurezza in Roma per la predisposizione di nuove misure di vigilanza, per la verifica dell’efficacia dell’azione amministrativa, per l’esame dei vari aspetti del fenomeno migratorio e per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, quando necessario, la Questura teneva corrispondenza anche con uffici di altri rami della pubblica amministrazione51.
Del fenomeno migratorio si occupavano sia la polizia amministrativa che quella giudiziaria, le due divisioni della Questura che operavano rispettivamente nell’ambito della vigilanza e della concessione e della consegna delle autorizzazioni e quindi delle patenti, e in quello delle indagini sui reati. Fra le funzioni della polizia amministrativa un peso particolare aveva la raccolta di informazioni su agenti e subagenti e su vettori e loro rappresentanti. Quest’attività di vigilanza è documentata da una serie molto ampia di fascicoli relativi alle agenzie di emigrazione, che comprendono anche elenchi delle agenzie autorizzate52. Ritenendo insufficienti le garanzie che questi rilasciavano, il Questore di Napoli nel 1887 decise, anticipando le disposizioni della legge del 1888, di imporre loro una cauzione non inferiore a 5000 lire53. Dal servizio del rilascio dei passaporti derivano lunghe serie di fascicoli personali, contenenti i documenti richiesti all’interessato, le determinazioni dell’ufficio sull’istanza e eventuali altre istanze o altri documenti necessari ad istruire la pratica. A volte al fascicolo si trova unito un certificato di assicurato imbarco, con cui la compagnia di navigazione garantiva l’effettiva partenza dell’emigrante. Per evitare truffe, il Ministero dell’Interno aveva infatti disposto, con una circolare del 14 febbraio 1877, che il possesso di questo documento costituisse un requisito necessario per ottenere il passaporto54. I certificati poi dovevano essere vidimati dall’autorità di pubblica sicurezza del porto d’imbarco, che in tal modo ne garantiva l’autenticità55. La polizia però lamentava che spesso i certificati non erano individuali, ma collettivi56. In realtà anche attraverso questo tipo di garanzie gli agenti di emigrazione riuscivano a ingannare gli emigranti. Da un’indagine condotta nel 188757 risultò infatti che essi distribuivano questi certificati, emessi dalle compagnie in quantità superiori ai posti disponibili, agli emigranti allo scopo di far avere loro il passaporto, salvo poi farli imbarcare su navi diverse da quelle indicate nei rispettivi documenti, con la conseguenza che non era più garantito loro l’imbarco58.
La Questura, oltre a controllare queste procedure, coordinava la sorveglianza sull’emigrazione clandestina, sugli arruolamenti59 di contadini per la colonizzazione di territori in via di sviluppo, riceveva ricorsi contro agenti, subagenti, vettori e rappresentanti, indagava sui conflitti interni alle agenzie e alle società, che potevano sfociare in procedimenti giudiziari60 e svolgeva un’attività di mediazione in occasione di esposti presentati da familiari o da parenti degli emigranti o da questi nei confronti di intermediari, diretta a conciliare i protagonisti delle vertenze61. In genere le autorità di polizia di Napoli, come si è avuto modo di sottolineare, mantennero, relativamente all’antagonismo fra i diversi soggetti dell’emigrazione, un atteggiamento complessivamente negativo verso gli agenti e verso i mediatori in genere e protettivo invece nei confronti degli emigranti. La Questura era interpellata anche per affrontare emergenze legate all’emigrazione, come accadde nel 1887, quando si registrò un improvviso e consistente aumento del flusso migratorio per l’America. Su richiesta della Prefettura di Napoli, alla quale si era rivolto il Ministero dell’Interno, il Questore, constatata l’eccezionalità del fenomeno rispetto al consueto andamento stagionale62, dovette avviare un’indagine presso gli uffici di vari centri del Mezzogiorno continentale, che praticamente costituivano il bacino d’utenza del porto di Napoli, per studiare le cause dell’eccezionale aumento di emigranti e proporre le misure adeguate a farvi fronte. Di particolare interesse è il rapporto del Delegato di pubblica sicurezza del porto di Napoli. Questi indicava come fattori principali le cattive condizioni di vita e di lavoro dei contadini meridionali, i quali vedevano ritornare dal nuovo continente alcuni loro compagni con denaro sufficiente a comprare appezzamenti di terra, ma anche la riduzione del prezzo dei noli a causa della concorrenza creatasi fra le compagnie di navigazione e, infine, il diffondersi del timore di una guerra europea o di mobilitazioni militari per iniziative coloniali in Africa63. Il questore pertanto, sulla scorta di queste relazioni, informava il prefetto delle principali cause rilevate, fra cui senza dubbio la grave crisi agraria in corso64, e forniva l’elenco delle province da cui partivano i maggiori contingenti di emigranti65.
Anche le statistiche trimestrali rientravano fra le competenze della polizia amministrativa che aveva il compito di compilare i modelli predisposti dalla Direzione generale della statistica e del lavoro del Ministero di agricoltura, industria e commercio, alla quale erano destinati tutti i dati nazionali. A partire dal 1904, la raccolta dei dati sull’emigrazione era di competenza degli uffici di pubblica sicurezza di ambito circondariale o distrettuale, che dovevano organizzarli per trimestri, aggregandoli per ciascun comune. Alla base delle statistiche trimestrali erano soltanto i passaporti per l’estero rilasciati a scopo di lavoro66. Per il periodo 1906-1913 i prospetti compilati si riferiscono a Napoli e a tutta la provincia e ad alcuni trimestri degli anni 1906, 1907, 1908 e 1913. Dai dati si possono rilevare alcune caratteristiche del movimento migratorio della città e della sua provincia. Si notano infatti una più significativa presenza di operai e di artigiani fra gli emigranti della città, a fronte di una prevalenza di agricoltori e di braccianti nell’ambito della provincia, una tendenza all’aumento dei minori di 15 anni, una riduzione del numero di passaporti rilasciati, una minore incidenza degli Stati Uniti d’America fra i paesi destinatari, comunque sempre di gran lunga prevalenti sugli altri paesi, e una tendenza dell’America latina a rimpiazzare la Francia al secondo posto fra le destinazioni dell’emigrazione dalla città di Napoli, mentre per la provincia questa posizione è tenuta sempre dall’America latina67.
Fra le statistiche si conservano anche i dati forniti dal Comitato comunale per l’emigrazione di Napoli, all’interno di una relazione annuale che riferisce dell’attività complessivamente svolta dall’ente68. In particolare evidenza era posta l’inefficacia dei tentativi di istituire un coordinamento con le autorità comunali69 “nelle quali i cittadini ripongono naturalmente la loro piena fiducia”, allo scopo di fronteggiare in modo autorevole e con idonei mezzi l’attività degli intermediari, i quali traevano vantaggi dalla disinformazione e dall’ignoranza, al punto che, anche dopo aver ritirato il passaporto e aver riscosso l’anticipo, mandavano gli emigranti a Napoli “senza aver prima consegnato loro il biglietto d’imbarco, unico documento che, facendo fede del contratto di nolo, serve a garantire l’emigrante”70.
Per offrire informazioni e protezione agli emigrati italiani, il 23 luglio 1894 fu istituto a Ellis Island (New York) un Ufficio di emigrazione che aveva il compito di salvaguardarli negli Stati Uniti dalla cattiva influenza di “poco scrupolosi sensali di lavoro e di speculatori” e, con la collaborazione delle autorità locali statunitensi, di dirigerli “verso punti di vera colonizzazione”71 negli Stati dell’ovest e del sud.
Alle attività della polizia giudiziaria si riferiscono documenti riguardanti le varie tipologie di reati che caratterizzavano il fenomeno migratorio, dalla falsificazione dei passaporti alle diverse tipologie di truffe, di cui gli emigranti erano vittime, alla formazione di vere associazioni a delinquere, alle ricerche di documenti o di persone espatriate o scomparse, con o senza pendenze penali a carico o perfino con procedimenti giudiziari in corso.
L’archivio del Gabinetto, la divisione che trattava gli affari riservati della Questura, attesta una preziosa attività di beneficenza in favore delle donne e dei bambini impossibilitati a partire o respinti allo sbarco in America svolta da un’istituzione privata, unica nel suo genere nella città partenopea, denominata “Federazione Italica Gens”, costituita a Napoli il 30 gennaio 1911 dall’Associazione nazionale dei missionari cattolici italiani con sede in Torino, che operava a Napoli attraverso un suo Comitato regionale72. Sovvenzionato dal Commissariato generale per l’emigrazione, il sodalizio, di cui era membro anche lo stesso Ispettore dell’emigrazione, offrì ospitalità a 497 persone fra l’aprile del 1911 e il dicembre del 1912 e svolse, attraverso suore salesiane, una concreta attività assistenziale, che comprendeva non solo il ritiro presso le compagnie di navigazione dei biglietti pagati dagli emigranti, ma anche la compilazione di lettere e la spedizione di telegrammi per conto delle donne analfabete.

 

Note
1 Su questi temi si veda Gabriella Gribaudi, Emigrazione e modelli familiari, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. La Campania, Torino, Einaudi, 1990, pp. 425-437.
2 Uno studio analogo ha pubblicato chi scrive con il titolo L’emigrazione negli Stati Uniti d’America ai primi del ‘900 attraverso i documenti della Questura di Napoli conservati nell’Archivio di Stato, in Stati Uniti a Napoli. Rapporti consolari (1796-1996), a cura di Daniel Spikes, Napoli, Filema, 1996, pp. 129-157.
3 L’articolo 44 precisava anche che “l’ispezione ai piroscafi esteri sarà fatta previa osservanza del disposto col 1° alinea dell’articolo 91 del Codice per la marina mercantile, cioè con lettera di preavviso all’uffiziale consolare della nazione cui il piroscafo appartiene”.
4 All’ultima delle visite previste dal decreto del 1897 erano soggetti anche i passeggeri, dei quali si procedeva alla verifica dello stato di salute e d’igiene, della regolarità del contratto d’imbarco e del possesso del biglietto.
5 Legge 31 gennaio 1901, n. 23, e Regolamento approvato con regio decreto (d’ora in poi r.d.) 10 luglio 1901, n. 375. Per una ricostruzione dell’accidentato percorso di questa legge e per un’analisi del suo contenuto si può vedere Grazia Dore, Nord e Sud nella legge 31 gennaio 1901 sull’emigrazione, “Rassegna di politica e di storia”, 1956, pp. 24-25. Un’analisi del quadro legislativo si può seguire anche in Maria Rosaria Ostuni, Leggi e politiche di governo nell’Italia liberale e fascista, in Storia dell’emigrazione italiana, I, Partenze, a cura di Piero Bevilacqua, Andreina De Clementi e Emilio Franzina, Roma, Donzelli, 2001, pp. 309-319. Una particolare attenzione al diritto emigratorio si riscontra in Paris Carretta, Disciplina dell’emigrazione, in Enciclopedia del diritto, XIV, Milano, Giuffré, 1965, pp. 833-847
6 Agli ispettori dell’emigrazione era attribuita anche la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza.
7 Regolamento 10 luglio 1901, articolo 38.
8 Legge 31 gennaio 1901, n. 23, articolo 12.
9 Questi organismi avevano in particolare il compito di fornire agli emigranti le informazioni necessarie a svolgere le pratiche necessarie per imbarcarsi, a far valere i propri diritti e a conoscere il paese di destinazione (Regolamento 10 luglio 1901, articolo 28).
10 In questa sua funzione, il Commissariato era tenuto a sentire l’opinione del prefetto competente.
11 Come quella precedente, anche questa legge prevedeva sanzioni penali a carico di coloro che provocassero o favorissero l’emigrazione contro le prescrizioni di legge.
12 La normativa subì ulteriori sviluppi, soprattutto dopo il 1915, introducendo, fra le principali innovazioni, il doppio grado di giudizio per le controversie fra vettori e emigranti. La legge 25 gennaio 1915, n. 173, stabiliva infatti che contro le decisioni degli ispettori era ammesso ricorso alle locali commissioni arbitrali e introduceva l’appello ad una Commissione arbitrale centrale stabilita presso il Commissariato generale e presieduta da un consigliere della Corte di Cassazione. Il quadro normativo fu poi semplificato con il r.d. 29 agosto 1918, n. 1379, che, soppresse le commissioni arbitrali provinciali, attribuì agli ispettori dell’emigrazione tutte le controversie in materia. La legislazione di epoca fascista, coerentemente con un indirizzo politico contrario all’emigrazione, mirò a ridurre il ruolo degli organi addetti a questo ramo. Con r.d. 19 luglio 1923, n. 1686, furono istituite Delegazioni provinciali dipendenti dal Commissariato generale, con il compito di provvedere all’assistenza e alla tutela degli emigranti nell’ambito delle rispettive circoscrizioni (una Delegazione operò a Caserta dal dicembre 1923 all’ottobre 1928). Nel 1927 invece, soppresso il Commissariato con il decreto 28 aprile, n. 628, fu istituita una Direzione generale degli italiani all’estero del Ministero degli affari esteri. Il r.d. 11 febbraio 1929, n. 358, abolì ogni giurisdizione speciale e attribuì le controversie alla magistratura ordinaria. Infine il r.d. 12 luglio 1940, n. 1157, modificò la denominazione degli Ispettorati dell’emigrazione in quella di Ispettorati di frontiera per gli italiani all’estero.
13 Investito in titoli di Stato, il fondo costituiva un serbatoio da cui si prelevavano somme su richiesta del Commissariato generale, con il visto del Ministero degli affari esteri. Al fondo erano destinati, in base alla legge per la tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati all’estero del 1° gennaio 1901, n. 24, la metà dell’ammontare degli utili netti derivanti al Banco di Napoli dal servizio di riscossione dei diritti per le rimesse dei risparmi degli emigranti, a titolo di commissione.
14 La legge sanciva per la prima volta la sostanziale obbligatorietà del passaporto per gli emigranti, poi confermata dal successivo decreto 2 maggio 1915, n. 636, e dal testo unico sull’emigrazione approvato con r.d. 13 novembre 1919, n. 2205 (articolo 5). Vettori e loro rappresentanti non potevano infatti rilasciare biglietti d’imbarco ad emigranti italiani privi di passaporto. Sul tema si veda Massimo Stipo, Passaporto, in Enciclopedia del diritto, XXXII, Milano, Giuffré, 1982, pp. 165-167.
15 Il decreto del 1901 sui passaporti, ampliando facoltà offerte da analoghe disposizioni della legge precedente, stabiliva che sullo stesso passaporto si potessero iscrivere il capofamiglia, la moglie, gli ascendenti e i discendenti abitualmente conviventi con lui, oppure il fratello maggiore con i fratelli minori e con sorelle non maritate conviventi con lui (articolo 4).
16 Di questo mondo di furbizia e di malizia riferiva un articolo della “Propaganda”, organo dell’Unione socialista napoletana, del 26 marzo 1903, dall’accattivante titolo La caccia agli emigranti, in base al quale la Questura di Napoli avviò delle indagini. In sostanza l’articolo ricostruiva l’attività di più o meno losche figure di medici e di farmacisti compiacenti, di albergatori e di locandieri che ruotavano intorno all’ingente flusso migratorio che attraversava la città, soprattutto fra la stazione ferroviaria e quella marittima. Coloro che erano respinti alla visita medica, fatta da un sanitario del Consolato americano di Napoli, e che restavano in città nella speranza di potersi imbarcare successivamente, diventavano facile preda di abili truffatori che promettevano di aiutarli a superare la visita o, anche con la complicità di membri degli equipaggi delle navi, di farli salire a bordo camuffandoli da fuochisti o da marinai. Nel novembre del 1903, l’Ispettorato pubblicò un Avviso agli emigranti, in cui cercava, con consigli e raccomandazioni, di metterli in guardia dai “tranelli” tesi loro dalla miriade di speculatori e di malviventi che vivevano a ridosso del fenomeno migratorio (Archivio di Stato di Napoli, d’ora in poi ASNA, Questura di Napoli, Archivio generale 1888-1932, 3900, “Emigrazione clandestina. Sorveglianza”, Circolare della Questura, 31 marzo 1903).
17 I documenti della Questura attestano numerosi casi di clandestini scoperti e catturati durante la traversata da Palermo a Napoli, nel porto di Napoli oppure durante il viaggio per l’America. In effetti alcune compagnie procedevano alla denuncia soltanto dei clandestini che durante il viaggio non avessero voluto collaborare con l’equipaggio.
18 Gli effetti dell’emigrazione sull’assetto demografico e sulla struttura delle famiglie sono stati oggetto dello studio di Camilla Garruti, La presenza meridionale e il problema della meridionalizzazione, in Storia del Mezzogiorno, Napoli, Edizioni del Sole, 1991, XII.
19 ASNA, Questura di Napoli, Archivio generale 1860-1887, 1399, XXXIV 1.12. “Agenti marittimi”, Memoria (a stampa), 14 maggio 1887, p. III.
20 Ivi, p. IV.
21 ASNA, Ufficio provinciale di pubblica sicurezza, 266, Emigrazione. Frodi in danno di emigranti, Inchieste a Genova e a Napoli, Nota della Questura di Napoli 17 febbraio 1886. Nel suo ampio rapporto, la Questura di Napoli, tenendo presenti le risultanze delle indagini di quella di Genova, spiegava che il prezzo comprendeva anche le provvigioni che le compagnie di navigazione erogavano agli agenti e quelle che questi concedevano a subagenti e a corrispondenti nelle province. Manovrando e speculando sui meccanismi che determinavano la formazione dei prezzi dei noli e approfittando della disinformazione degli emigranti, gli intermediari realizzavano considerevoli profitti, mentre le compagnie erano spinte dalla concorrenza a ribassare la propria quota.
22 Un ricorso collettivo fu presentato nel 1889 da 13 emigranti di Chiaromonte, comune in provincia di Potenza, contro la Società di navigazione generale, perché costretti a trasbordare a Genova (ASNA, Questura di Napoli, Archivio generale 1888-1932, 2610, “Società di navigazione generale italiana”). Un’analisi dei rapporti fra Napoli e Genova relativamente al traffico di emigranti e al ruolo delle compagnie di navigazione è stata realizzata in Grazia Dore, Nord e Sud, cit. “La città ligure significava la marina mercantile italiana, mentre Napoli di necessità richiamava e ospitava le compagnie di navigazione straniere” (p. 14).
23 Titolo IX Delle società e delle associazioni commerciali (in particolare gli articoli 90, 91, 92, 96).
24 L’atto costitutivo della società Fornari, Criscuolo e C° del 29 gennaio 1890, una delle più intraprendenti della città, rivela l’elementare struttura organizzativa dell’agenzia di emigrazione, fondata sui rapporti fra i tre soci (ASNA, Tribunale di Napoli, Tribunale civile, Contratti e altri atti di società, 42, pp. 199-206).
25 ASNA, Questura di Napoli, Archivio generale 1888-1932, 3387, progetto di legge, 1898-1901.
26 Presumibile autore era l’agenzia di emigrazione Fornari di Napoli,
27 ASNA, Questura di Napoli, Archivio generale 1888-1932, 3387, Progetto di utili ricevuti dagli agenti di emigrazione dalle Compagnie formanti il trust di Plata e Brasile (a stampa), p. 3. “Di fatti l’esposizione che qui appresso sottoponiamo prova chiaramente che l’agente di emigrazione altro non è che la vittima di alcune compagnie di navigazione, giusto perché queste veggono in essi un qualche ostacolo ai loro progetti di monopoli inumani”.
28 Per un esame delle figure dell’agente e del vettore si veda Antonio Annino, La politica migratoria dello Stato postunitario, “Il Ponte”, 1974, pp. 1229-1268.
29 Le più recenti convenzioni erano state stipulate nel 1899 a Parigi, a Rotterdam e, per le linee dirette in America meridionale, a Genova.
30 La stessa opinione aveva espresso il titolare dell’Ufficio che, in un precedente rapporto del 12 dicembre dello stesso anno, aveva dichiarato: “Secondo me, perché il servizio d’emigrazione possa essere disciplinato, bisognerà toglierlo assolutamente dalle mani degli agenti, soci amministratori e subagenti d’emigrazione, che costituiscono una terribile piaga per l’Italia ed invece dovrebbe essere affidato a serie compagnie di navigazione, neppure a semplici noleggiatori, le quali [compagnie] offrono certamente maggiori garanzie e non tratterebbero gli emigranti come tante balle di mercanzie, ciò che fanno attualmente i suddetti mediatori”.
31 Da un’ampia relazione diretta dall’Ufficio di pubblica sicurezza dello Scalo marittimo di Napoli al Questore il 19 dicembre 1899 si rileva che erano straniere le principali compagnie di navigazione che facevano rotta fra Napoli e New York. A quella che da maggior tempo praticava questo servizio, l’Anchor Line di Glasgow, chiamata anche “Vapori inglesi”, si aggiungevano la Navigazione generale italiana, nata dalla fusione della Florio e della Rubattino nel 1881, che sospese il servizio fra il 1894 e il 1899, le tedesche Norddenscher-Lloyd di Brema e la Hamburg-American di Amburgo, le francesi Fabre Line e National, entrambe di Marsiglia, le inglesi Atlantic Line e Prince Line, entrambe rappresentate dalla ditta genovese G. Gastaldi (ASNA, Questura di Napoli, Archivio generale 1888-1932, 3387). Sulla storia dei trasporti marittimi in Italia si veda il documentato saggio di Giovanni Roncagli, L’industria dei trasporti marittimi, in Cinquanta anni di storia italiana, Milano, Hoepli, 1911, pp. 1-64.
32 All’interno di questa documentazione si conserva la delibera del Consiglio d’amministrazione del 27 gennaio 1903 della “Navigazione generale italiana Società riunite Florio e Ribattino”, con cui si definivano gli organi direttivi della compagnia, le loro funzioni e i loro titolari (ASNA, Tribunale di Napoli, Tribunale civile, Contratti e altri atti di società, 122, pp. 537-553). La società, la cui sede centrale era a Roma, aveva una succursale a Napoli. Nella stessa serie si trovano gli atti riguardanti la nomina per il secondo semestre del 1903 di un agente e rappresentante sulla piazza di Napoli della società “La Veloce navigazione italiana a vapore”, con sede a Genova, ma attiva nel porto della città partenopea (ivi, 123, pp. 654-661).
33 Regolamento 10 luglio 1901, articolo 25.
34 Ivi, articolo 26.
35 Ivi, articoli 32 e 165.
36 Un determinante scarto è stato effettuato nel 1994 dal Ministero degli affari esteri, a cui l’archivio apparteneva.
37 Il fondo è conservato presso l’Archivio storico del Ministero degli affari esteri in Roma (d’ora in poi ASMAE). La normativa in materia di archivi non prevede infatti che questo Ministero versi i propri documenti agli Archivi di Stato. La struttura del fondo è illustrata in un’ampia premessa da Piero Santoni, curatore dell’inventario a stampa Il fondo archivistico Commissariato generale dell’emigrazione (1901-1927), Roma, Istituto poligrafico e zecca dello Stato, 1998.
38 ASMAE, Commissariato generale per l’emigrazione, 4.11.
39 Ivi, Nota dell’Ispettorato dell’emigrazione al Commissariato generale (27 dicembre 1902). Nel rispetto delle rispettive sfere di competenza, l’accordo implicava che gli agenti dell’Ispettorato avrebbero accompagnato all’Ufficio di pubblica sicurezza dello Scalo marittimo i sospetti clandestini e gli indigenti respinti dalla commissione di visita, mentre i poliziotti avrebbero coadiuvato l’Ispettorato nello svolgimento delle visite alle stive, alle carboniere e ai reparti macchine dei piroscafi diretti verso i porti del Mediterraneo. Gli agenti di pubblica sicurezza dovevano anche notificare all’Ispettorato le spese per il rimpatrio degli emigranti riscontrati fisicamente non idonei, da addebitare ai vettori.
40 Nel 1905, l’Ufficio di pubblica sicurezza dello Scalo marittimo, costretto a disporre un servizio di vigilanza “non solo sul molo, ma anche sui piroscafi in partenza”, che aveva portato all’arresto di 37 clandestini negli ultimi tre mesi, lamentava la mancanza di collaborazione da parte dell’Ispettorato dell’emigrazione (ASNA, Questura di Napoli, Archivio generale 1888-1932, 3900, Nota dell’Ufficio di pubblica sicurezza dello Scalo marittimo alla Questura, 28 settembre 1905).
41 Conservato, come quello del Commissariato generale, presso l’Archivio storico del Ministero degli affari esteri in Roma.
42 È significativo il fascicolo processuale riguardante la denuncia di un certo Nicola Mancini contro Stanislao de Carlo, ex subagente di emigrazione in Napoli, che aveva spinto l’emigrante a imbarcarsi due volte per l’America, la seconda da Anversa. Respinto in entrambi i tentativi, il Mancini, di ritorno in Europa, era stato sbarcato a Boulogne, da dove poi aveva raggiunto Parigi, per presentarsi infine al Console generale italiano, al quale aveva raccontato la sua vicenda. Gli atti della denuncia erano stati inviati dalla Questura di Napoli alla Commissione arbitrale, che li aveva trasmessi alla Procura (ASNA, Tribunale di Napoli, Tribunale penale, anno 1903, fascicolo 135).
43 Ricomparso dopo l’esplosione degli anni 1884-1887, il colera destò notevole apprensione sia in Italia che all’estero. Fino al 31 agosto del 1910 nella sola provincia di Bari si registravano già 235 decessi su 367 casi di contagio (Archivio di Stato di Bari, Arte e scienza medica. Istituzioni, ambiente e medicina in Terra di Bari. Mostra documentaria 1995-1996, p. 115).
44 Periodo che si considerava generalmente compreso fra la fine di febbraio e la fine di maggio, “nel quale il movimento degli emigranti nel porto di Napoli assume proporzioni fortissime, di gran lunga superiori a quelle di tutto il resto dell’anno, sorpassando talora il numero di 5.000 emigranti al giorno” (Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione generale della sanità pubblica, 287, Nota del Direttore generale al Ministro, “Appunto per il Gabinetto di S.E. il Ministro”, 5 marzo 1911).
45 Costituito con il r.d. 20 luglio 1865 riunendo gli ufficiali dello Stato maggiore dei porti, di natura militare, con i Consolati di mare, di natura civile, il Corpo delle Capitanerie di porto svolgeva, alle dipendenze del Ministero della Marina, “il servizio amministrativo e tecnico della marina mercantile”.
46 Quando non era possibile designare il medico della Marina militare, il servizio sanitario a bordo dei piroscafi che trasportavano emigranti era affidato a un ufficiale di porto o a un “commissario viaggiante” scelto dal Commissariato generale.
47 La Capitaneria di porto di Napoli era compresa nel Compartimento marittimo di Napoli, da cui dipendevano quattro circondari (Procida, Pozzuoli, Napoli, Torre del Greco). Dal circondario di Napoli dipendeva l’Ufficio di porto di Nitida.
48 La documentazione, conservata presso l’Archivio di Stato di Napoli, è limitata agli anni 1883-1893.
49 Oggetto della circolare era l’Ordinamento degli Uffici di pubblica sicurezza. Un nuovo titolario fu stabilito dal Ministero dell’Interno con una circolare del 1° dicembre 1903.
50 ASNA, Ufficio provinciale di pubblica sicurezza, 266, “Emigrazione. Frodi in danno di emigranti. Inchieste a Genova e a Napoli”.
51 Nel 1887 concordò con il Dipartimento marittimo e con la Direzione compartimentale di Napoli dei telegrafi dello Stato l’adozione di un piano per controllare i piroscafi che trasportavano emigranti all’uscita dal porto di Napoli. Era stato infatti notato che alcune navi, giunte al largo e in particolare presso il promontorio di Posillipo, rallentavano per farsi raggiungere da imbarcazioni che trasportavano emigranti clandestini, accompagnati da “accorti agenti” (ASNA, Questura di Napoli, Archivio generale 1860-1887, 1399, XXXIV 1.11. “Emigrazione clandestina. Servizio di vigilanza nel Golfo con barche a vapore del Dipartimento marittimo”, Nota della Direzione compartimentale dei telegrafi dello Stato alla Questura di Napoli, 21 marzo 1887).
52 Ivi, 1399, XXXIV 1.25. “Agenti marittimi di emigrazione: cauzioni, circolari, verbali di diffida”. La tenuta dell’archivio costituiva certamente un problema rilevante per quest’ufficio. Il delegato, scrivendo al questore il 6 aprile 1893 sullo stato di ordinamento delle proprie carte, spiegava che “l’archivio è la chiave degli uffici, specie di quelli di pubblica sicurezza, e se non è possibile di riandare con precisione e sollecitudine i precedenti degli individui sui quali l’autorità di pubblica sicurezza deve portare tutta la sua attenzione, l’istituto proprio dell’Amministrazione torna vano, perché bisognerà andare a tentoni, senz’alcuna sicurezza d’azione” (ASNA, Questura di Napoli, Gabinetto, 495). Aggravavano la situazione le impegnative incombenze dovute all’emigrazione. Poiché i documenti relativi alle disposizioni di massima e “ad affari di sommo interesse” giacevano “senz’alcun’apparenza di ordine già avuto”, il delegato sottolineava quindi che, “se prima di apporre i visti ai contratti d’imbarco non si mettesse a tortura la mente per ricordare tali disposizioni, si correrebbe il rischio di urtare in gravi inconvenienti” (ivi, 8 aprile 1893).
53 Ivi, “Agenti marittimi di emigrazione: cauzioni, circolari, verbali di diffida”, circolare della Questura di Napoli, ottobre 1887.
54 Quanto all’obbligatorietà del passaporto per chi emigrava, sostanzialmente riconosciuta con la legge del 1901, si verificò una situazione d’incertezza negli anni precedenti all’emanazione di questa legge, che determinò una corrispondenza fra la Direzione generale di pubblica sicurezza e la Questura di Napoli nel novembre del 1898 a proposito della concessione da parte del Ministero dell’Interno alla Società di navigazione generale della facoltà di esentare dalla presentazione del passaporto i passeggeri di prima e di seconda classe, nonché quelli della terza. La Questura si preoccupava infatti che questa concessione potesse costituire per renitenti alla leva, delinquenti e sovversivi un agevole espediente per espatriare clandestinamente (Ivi, 3387, “Promemoria”, 6 novembre 1898).
55 Ivi, 1399, XXXIV 1.4. “Certificati d’imbarco di emigranti delle Società di emigrazione, da vidimarsi dalla Questura”, Note della Prefettura di Napoli alla Questura di Napoli (24 luglio 1885 e 27 aprile 1886).
56 Ivi, Nota della Sottoprefettura di Sala Consilina alla Questura di Napoli, 31 agosto 1886.
57 Ivi, 1399, XXXIV 1.12. “Certificati di assicurato imbarco per gli emigranti”, Nota della Questura alla Delegazione di pubblica sicurezza dello Scalo marittimo, 3 maggio 1887.
58 Accadeva anche che gli emigranti, ottenuto il passaporto esibendo un certificato d’imbarco di una compagnia, venivano poi dirottati su piroscafi di un’altra compagnia, la quale, non avendo essa rilasciato quei certificati, rinviava a piacimento la partenza (ibid).
59 Era arruolato l’emigrante che partiva “con contratto di lavoro scritto o verbale o con l’affidamento che il contratto di lavoro verrà stipulato nel paese di destinazione” (Paris Carretta, Disciplina dell’emigrazione, cit., p. 835).
60 Proprio questo si verificò nel 1896 all’interno della Compagnia generale italiana di Montanini e Camera, fra i due soci, il secondo dei quali accusava l’altro di non rispettare gli impegni societari e di stipulare convenzioni con società di navigazione che facevano servizio per l’America del sud, che avevano provocato, a causa della modesta qualità delle navi, una cattiva impressione fra i clienti (ASNA, Questura di Napoli, Archivio generale 1888-1932, 3900, “Compagnia generale di emigrazione e spedizione”).
61 Il r.d. 21 agosto 1901, n. 409, attribuiva infatti agli uffici di pubblica sicurezza anche la funzione di “comporre privati dissidi”, provvedendo a stilare i verbali della conseguita conciliazione, i quali facevano fede in giudizio. Il titolario degli archivi degli uffici di pubblica sicurezza emanato nel 1903 dal Ministero dell’Interno previde un’apposita categoria per i fascicoli che si riferivano a questo genere di affari.
62 A fronte di una media stagionale di sette o ottomila emigranti, erano già stati presentati quell’anno all’Ufficio dello Scalo marittimo più di ventimila certificati d’imbarco.
63 ASNA, Questura di Napoli, Archivio generale 1860-1887, 1399, XXXIV 1.13. “Emigrazione per l’America in vaste proporzioni che si vuole sarà per effettuarsi nella primavera. Istruzioni chieste alla Prefettura”, Nota della Delegazione di pubblica sicurezza dello Scalo marittimo alla Questura, 28 marzo 1887. Nel mese di gennaio dello stesso 1887 era avvenuto l’eccidio di Dogali, episodio della penetrazione italiana in Abissinia.
64 All’inizio degli anni ottanta si manifestò in Italia un fenomeno depressivo di forte intensità, che si sarebbe rivelato di lunga durata. Fra le cause principali era il ribasso del prezzo del grano e quindi degli altri cereali e di altri prodotti agricoli.
65 In testa alla graduatoria erano Avellino, Cosenza e Potenza, ma significativi rialzi del flusso migratorio si erano registrati anche a Chieti, a Campobasso, a Caserta, a Salerno e a Catanzaro.
66 ASNA, Questura di Napoli, Archivio generale 1888-1932, 4056, Circolare della Direzione generale della statistica del Ministero di agricoltura, industria e commercio n. 4, 28 dicembre 1907. Il modello era ripartito in cinque sezioni: emigranti, numero dei passaporti rilasciati, sesso e età, professioni, paesi di destinazione.
67 In valori assoluti si registrano nel secondo trimestre del 1907 1322 passaporti rilasciati a Napoli e 636 nello stesso trimestre del 1913, mentre nella provincia negli stessi trimestri i passaporti sono rispettivamente 3522 e 2524.
68 ASNA, Questura di Napoli, Archivio Generale 1888-1932, 4056, “Emigrazione all’estero. Relazione annuale del Comitato per l’emigrazione”, Terza relazione annuale (a stampa), 3 giugno 1908.
69 “L’azione di questo Comitato si svolge purtroppo quasi isolata da quella di altri enti congeneri, istituiti nei vari centri emigratori, dove cioè anche con le autorità comunali manca una certa coordinazione, nonostante non siano mancate le occasioni per stabilire scambievoli rapporti duraturi ed utili per gli emigranti e pel servizio dell’emigrazione” (ibid., pp. 3-4).
70 Ibid., p. 13. Questo comportamento contrastava con quanto disponeva l’articolo 19 della legge dell’emigrazione del 1901. Dalla relazione risulta che l’attività svolta dal Comitato comunale di Napoli a favore degli emigranti consisteva nel fornire informazioni e chiarimenti, risolvere controversie, scrivere reclami e domande, fare accompagnamenti, visitare refettori e locande, fare contravvenzioni, restituire bagagli smarriti e somme indebitamente riscosse. Del tutto inefficace si era rivelata l’iniziativa di vendere direttamente biglietti d’imbarco agli emigranti “escludendo l’opera di intermediari” (ibid., p. 10).
71 ASNA, Questura di Napoli, Archivio generale 1888-1932, 3387, Nota della Prefettura di Napoli alla Questura di Napoli, 6 ottobre 1894. Il documento accompagnava una circolare firmata il 1° agosto di quello stesso anno da Alessandro Oldrini, titolare dell’Ufficio di emigrazione istituito a Ellis Island, unita al fascicolo.
72 ASNA, Questura di Napoli, Gabinetto, Associazioni, 51, Nota del Commissariato di pubblica sicurezza del Porto al Questore, 10 maggio 1913. Nell’aprile del 1914 lo stesso Commissariato di pubblica sicurezza confermava alla Questura il ruolo positivo svolto dall’associazione e dava il suo parere favorevole alla continuazione del sussidio annuale da parte del Commissariato generale dell’emigrazione.